Il Defensor pacis
brani scelti
Table of Contents
Marsilio da Padova
introduzione
«Come scrive il Battaglia, “Abbandonato il trascendentalismo antico, scaturisce spontaneo il bisogno d'una revisione del concetto di Stato, e quindi vengono eliminati Impero e Chiesa, come enti divini, “remedia peccati”, insopprimibili ed eterni, in cui s'incontra ogni varietà politica, e al loro luogo è sostituita una infinita molteplicità d'organizzazioni umane, le più varie e diverse, ma tutte aventi le stesse esigenze d'autonomia e d'interiore unitarietà. La unità e la sovranità non sono più in Dio, ma nell'uomo, e quindi il teocratico Impero e l'universale Chiesa sono svuotati d'ogni ragione politica d'essere. 1 vari Stati di fronte a loro vengono ad acquisire, come formazioni naturali, un'importanza intrinseca”.
Il commento piu significativo è quello di A. Gewirth, Marsilius of Padua. The Defensor of Peace, 1, New York, 1951. Buona la traduzione italiana di C. Vasoli (Torino, 1960), dalla quale sono tratti i brani qui riportati ed alla quale si rinvia per esaurienti riferimenti bibliografici. Per l'aspetto linguistico, specie per quanto concerne la resa del testo marsiliano in terminologia moderna è utile la traduzione tedesca a cura di W. Kuzmann H. Kusch (Berlin, 1958). Su Marsilio cfr. F. Battaglia, Marsilio da Padova e la filosofia politica del medioevo, Firenze, 1928; G. De Lagarde, La naissance de l'ésprit laïque au déclin du Moyen-Age. II: Marsile de Padoue, Saint-Paul-Trois-Châteaux, 1934; A. Passerin-d'Entrèves, «Rileggendo Il Defensor Pacis», in Rivista Storica Italiana, LI (1934), pp. 1-31; Marsilio da Padova. Studi raccolti nel VI centenario della morte, a cura di A. Checchini e N. Bobbio, Padova, 1942; nonché il breve cenno di M. Préiot, Histoire des Idées politiques, Paris, 1959, pp. 188-190.»
Quello che segue è testo di Marsilio da Padova.
La potestà legislativa
[I, 12, 8] Ancora, e questa è come un'abbreviazione e un sommario delle nostre precedenti dimostrazioni: l'autorità di far le leggi o spetta soltanto a tutto il corpo dei cittadini, come abbiamo già detto, oppure spetta soltanto ad un solo uomo o a pochi uomini. Ma questa autorità non può spettare certamente ad un solo uomo, per le ragioni che abbiamo date nel capitolo XI e nella prima dimostrazione addotta nel presente capitolo; poiché, per ignoranza, malizia, o ambedue le cose, quest'uomo solo potrebbe fare una legge iniqua che mirasse più al suo vantaggio privato che a quello della comunità, e quindi la legge diverrebbe tirannica. Per la stessa ragione, l'autorità di fare le leggi non può spettare neppure a pochi uomini; poiché essi potrebbero peccare come nel caso precedente, facendo una legge che mirasse al vantaggio di pochi e non al vantaggio comune, come possiamo vedere nel caso delle oligarchie. L'autorità di far le leggi spetta dunque a tutto il corpo dei cittadini o alla sua parte prevalente, proprio per la ragione opposta. Poiché, siccome tutti i cittadini debbono essere misurati dalla legge secondo la giusta proporzione, e nessuno consapevolmente si danneggia o desidera di essere trattato ingiustamente, ne segue che tutti o la maggior parte desiderano una legge che conduca al vantaggio comune dei cittadini.
[9] Con queste stesse dimostrazioni si può anche provare che l'approvazione, interpretazione e sospensione delle leggi e tutte le altre cose stabilite nel paragrafo 3 del presente capitolo, spettano all'autorità del solo legislatore. E lo stesso si può ritenere di ogni altra cosa stabilita per elezione. L'autorità di approvare o disapprovare spetta infatti a colui che ha l'autorità prima di eleggere, o a colui al quale egli abbia concesso questa autorità di eleggere; altrimenti, infatti, se una parte potesse dissolvere dò che è stato stabilito dal tutto, la parte sarebbe maggiore del tutto, o almeno uguale al tutto.
Descriveremo nel seguente capitolo il metodo da seguire per radunarsi insieme allo scopo di fare le leggi.
OBIEZIONI E RISPOSTE
[1, 13, 4] Né rappresenta neppure un vero ostacolo l'affermazione che “i sapienti, che son pochi, possono discernere quanto dev'essere stabilito nei riguardi delle cose pratiche, meglio di quanto non possa farlo il resto della moltitudine”. Poiché, se anche questo è vero, non ne consegue però affatto che i sapienti possano discernere quanto dev'essere stabilito meglio di quanto non possa farlo tutta quella moltitudine in cui sono compresi essi stessi insieme ai meno dotti. “Ogni tutto”, infatti, “è maggiore della sua parte”, sia nell'azione che nel discernimento; e tale fu indubbiamente l'opinione di Aristotele nella Politica, libro III, capitolo VI, quando disse: “Perciò la moltitudine è giustamente sovrana nelle cose più importanti”, cioè, la moltitudine o l'intero corpo dei cittadini o la sua parte prevalente, che egli indica qui con il termine “moltitudine”, dovrebbe giustamente dominare nei riguardi di quelle cose che sono più importanti per la politia; e ne dà anche ragione dicendo: “infatti il popolo, il concilio e la parte giudiziaria e la classe onorevole (honorabilitas), sono composte da molte persone; e l'insieme di tutti costoro è maggiore di quanti hanno le più alte magistrature del governo, che sono individuali o costituite da pochi membri”. Egli vuol dire che il popolo o la moltitudine composta di tutti i gruppi della politia o città presi insieme, è maggiore di ogni parte considerata separatamente, e che di conseguenza il suo giudizio è più sicuro di quello di ognuna di queste parti, tanto se questa parte sia la massa del volgo che egli qui indica con il termine “concilio” (consilium), come gli agricoltori, gli artigiani e gli altri dello stesso genere, o sia invece la “parte giudiziaria” (pretorium), e cioè coloro che nel pretorio assistono il governante nella sua funzione giudiziaria, come gli avvocati, i giurisperiti e i notai; o che sia la “classe onorevole” (honorabilitas), cioè quel gruppo di ottimati, che sono pochi e che vengono essi soli propriamente eletti ai più alti uffici di governo; o che si tratti di una qualsiasi altra parte dello Stato considerata separatamente. Inoltre, anche se presumiamo - com'è indubitabilmente vero - che alcuni uomini meno dotti giudichino le leggi proposte o anche qualche altra cosa che dev'esser fatta, meno bene di come le giudica uno stesso numero di dotti, pure il numero dei meno dotti potrebbe essere aumentato fino a poter giudicare di queste materie altrettanto bene o anche meglio di quanto non potrebbero fare quei pochi più dotti. Aristotele l'afferma chiaramente nel passo citato, ove intende confermare questa opinione: “Se la moltitudine non è di livello troppo basso... ogni suo membro sarà certo un giudice peggiore dei competenti; ma presa nella sua totalità sarà migliore, o almeno non peggiore”.
Quanto poi al passo citato dal capitolo I dell'Ecclesiaste, che “infinito è il numero degli stolti”, si deve rispondere che con “stolti” s'intendono qui coloro che sono meno dotti, o che non hanno agio di esercitare le funzioni liberali, ma che tuttavia anche costoro partecipano del giudizio e della conoscenza delle cose pratiche, sebbene non in modo uguale a coloro che hanno invece la possibilità di esercitare quelle funzioni; o forse il Sapiente, come dice Gerolamo commentando questo passo, intende con “stolti” gli infedeli, che, indipendentemente dalla loro conoscenza delle scienze mondane, sono però stolti in senso assoluto, secondo il detto dell'Apostolo nella 1a Epistola ai Corinzi, capitolo III: “La sapienza di questo mondo è stoltezza al cospetto di Dio”.
[5] La seconda obiezione ha poco peso, poiché se anche fosse più facile accordare le opinioni di un minor numero di persone che non quelle di molte, non ne segue però che le opinioni dei pochi o della parte siano superiori a quelle di tutta la moltitudine cli cui fanno parte i pochi. I pochi potrebbero infatti non discernere e non desiderare il vantaggio comune così bene come lo discerne o lo desidera l'intera moltitudine dei cittadini. E in verità - come abbiamo già chiaramente mostrato - non sarebbe cosa sicura affidare la funzione legislativa alla discrezione di pochi. Poiché costoro potrebbero forse guardare piuttosto al loro vantaggio privato, sia individuale che collegiale, invece che al vantaggio comune, come risulta evidente nel caso di coloro che hanno fatto le decretali dei chierici, e come noi mostreremo sufficientemente nel capitolo XXVIII del Il discorso. Ma in tal modo sarebbe aperta la strada all'oligarchia, così come, quando si concede il potere legislativo ad un solo uomo, viene sùbito offerta un'occasione all'instaurarsi della tirannia, secondo quanto noi abbiamo già mostrato nel capitolo XI, paragrafo 4, deducendolo dall'Ethica di Aristotele, libro IV, trattato sulla giustizia.
[6] La terza obiezione può essere facilmente confutata in base a quanto abbiamo già detto; poiché, sebbene le leggi possano esser fatte meglio dai sapienti che non da coloro che sono meno dotti, tuttavia non se ne può certo concludere che siano fatte meglio dai soli sapienti che non dall'intera moltitudine dei cittadini, di cui fanno parte ancb'essi. Poiché la moltitudine riunita insieme di tutti i cittadini può discernere e volere la giustizia comune e il vantaggio comune, più di quanto non possa ciascuna parte della stessa moltitudine, considerata separatamente e indipendentemente dal grado di prudenza di queste parti.
[7] Perciò non dicono affatto la verità quelli che affermano che la moltitudine dei meno dotti impedisce la scelta e l'approvazione del bene vero o comune; ché anzi la moltitudine reca giovamento in questa funzione quando viene aggiunta a coloro che sono più dotti o più sperimentati. Infatti, sebbene la moltitudine non possa trovare da sola le norme vere ed utili da stabilire, può però discernere e giudicare le norme trovate o proposte dagli altri, e se si debba aggiungere o togliere qualcosa norme proposte o se esse debbano essere completamente mutate o ri ate. Difatti, un uomo può comprendere e portare a compimento molte cose che non sarebbe capace di iniziare o trovare da sé solo, però solo dopo che gli sono state spiegate da qualcun altro. Poiché è sempre difficilissimo scoprire gli inizi delle cose, come dice appunto Aristotele negli Elenchi, libro II, capitolo ultimo: “È difficilissimo vedere il principio”, ossia, della verità, e ciò che è proprio per ciascuna disciplina. Ma quando è stato trovato il principio, è facile aggiungere ed aumentare il resto; e perciò, benchè solo menti ottime e acute possano scoprire i princìpi delle scienze, delle arti e delle altre discipline, pure una volta che questi princìpi sono stati scoperti, anche gli uomini d'ingegno più umile possono aggiungervi qualcosa. Né certo si deve perciò considerare questi uomini come se fossero privi di discernimento solo perché non sanno scoprire questi princìpi da sé stessi; ma anzi dobbiamo considerarli nel novero dei buoni, come disse Aristotele nell'Ethica, libro I, capitolo II: “È uomo ottimo colui che ubbidisce a chi parla giustamente”, cioè ascoltandolo attentamente e senza contraddirlo senza ragione.
[8] È dunque cosa appropriata ed altamente utile che tutto il corpo dei cittadini affidi a coloro che sono prudenti e sperimentati la ricerca, scoperta ed esame delle regole, future leggi o statuti, che concernono quanto è giusto e vantaggioso per la società, gli oneri o svantaggi comuni ed altre materie simili; e questo,, sia che taluni di questi uomini prudenti o sperimentati siano eletti da ciascuna delle parti primarie della città, già enumerate nel capitolo V, paragrafo i - secondo la proporzione di ciascuna parte; sia che vengano invece eletti da tutti i cittadini riuniti insieme. E questo sarà appunto un metodo appropriato ed utile per pervenire alla scoperta delle leggi senza alcun nocumento per la rimanente parte della moltitudine, ossia, per i meno dotti, che gioverebbero poco nella ricerca di queste regole, e sarebbero distolti dall'esercizio delle altre funzioni necessarie sia a loro che agli altri; il che sarebbe certamente oneroso tanto per ogni individuo che per l'intera comunità.
Dopo che tali regole, che sono le future leggi, sono state scoperte ed esaminate diligentemente, debbono però essere proposte a tutto il corpo dei cittadini riuniti perché le approvi o le respinga, in modo che, se qualche cittadino pensi che qualcosa di esse debba essere aggiunto, tolto oppure completamente rifiutato, possa dirlo, poiché proprio in questo modo le leggi verranno ordinate più utilmente. Difatti - come abbiamo già detto - i cittadini meno dotti possono talvolta comprendere che qualcosa deve essere corretto in una legge proposta anche se non saprebbero scoprire la legge stessa. E per di più, le leggi fatte così, con l'ascolto e il consenso dell'intera moltitudine, saranno meglio osservate, né alcuno avrà da elevare delle proteste contro di esse.
Queste norme, che sono le leggi future, saranno così rese pubbliche, e nell'assemblea generale dei cittadini - dopo avere ascoltati quelli di loro che avranno voluto parlare ragionevolmente intorno ad esse - devono essere eletti ancora degli altri cittadini i quali abbiano le qualità e siano scelti secondo quel metodo che abbiamo già indicato, oppure debbono essere confermato gli stessi uomini di cui abbiamo già parlato. E costoro, con l'autorità del corpo dei cittadini e in sua vece, approveranno o disapproveranno in tutto o in parte quelle regole suddette che sono state scoperte e proposte, oppure - se così piaccia - l'intero corpo dei cittadini o quella sua parte prevalente farà da sè questa stessa cosa. Solo dopo tale approvazione, e non prima, le regole suddette diventano leggi e meritano di esser chiamate con questo nome; e dopo la loro pubblicazione e proclamazione, esse sole tra tutti i precetti umani costringono i loro trasgressori a subire una pena ed una punizione civile legale.
Crediamo di aver così mostrato in modo adeguato che l'autorità di fare o di stabilire le leggi, e di dare dei comandi che ne impongano l'osservanza, spetti soltanto, come causa efficiente, a tutto il corpo dei cittadini o alla parte prevalente di esso; oppure alla persona o alle persone alle quali il suddetto corpo ha concesso questa autorità.
CONCLUSIONI
[III, 2, 6] Soltanto l'intero corpo dei cittadini o la sua parte prevalente, è il legislatore umano.
[7] I decretali o decreti del pontefice romano o di altri pontefici (considerati collettivamente o distributivamente) costituiti senza averne avuto la concessione dal legislatore umano, non possono costringere nessuno alla pena o alla punizione temporale o spirituale.
[8] Solo il legislatore umano, o qualcuno che agisca per sua autorità, può dispensare dalla osservanza delle leggi umane.
[ 9 ] Un governo elettivo, o qualsiasi altro ufficio, dipende soltanto dall'elezione da parte di quel corpo che ne ha l'autorità, e non ha bisogno di nessun'altra approvazione o conferma.
[10] L'elezione di ogni governante elettivo, o di ogni altro ufficiale, e soprattutto se un tale ufficio richiede l'uso della forza coercitiva, dipende dalla volontà espressa del solo legislatore.
[11] Il governo supremo di una città o di uno Stato deve essere sempre numericamente uno.
[12] Soltanto il governante fedele ha l'autorità, secondo le leggi o consuetudini approvate, di designare le diverse persone agli uffici dello Stato e di determinare la loro qualità o numero, e così pure per tutte le altre cose civili.
[13] Nessun governante, ed ancor meno qualsiasi collegio Parziale o persona individuale di qualunque Stato, ha la pienezza di controllo o potere sugli atti individuali o civili delle altre persone, senza determinazione da parte del legislatore mortale.
[ 14] Un vescovo o sacerdote in quanto tale non ha mai potere di governo o giurisdizione coattiva nei confronti di qualsiasi chierico o laico, anche se questi sia un eretico.
[15] Soltanto chi governa per autorità del legislatore ha giurisdizione coercitiva sulla persona e la proprietà di qualsiasi persona mortale di qualunque condizione, e di qualsiasi collegio di laici o di chierici.
[16] Nessun vescovo o sacerdote o loro collegio è autorizzato a scomunicare qualcuno senza l'autorizzazione del legislatore fedele.
[17] Tutti i vescovi hanno un'uguale autorità attribuita loro immediatamente dal Cristo, né si può provare, secondo la legge divina, che vi sia tra di loro una certa superiorità e suggezione negli affari temporali o spirituali.
[18] Per divina autorità, accompagnata dal consenso o concessione del legislatore fedele umano, gli altri vescovi possono scomunicare il vescovo romano ed esercitare anche quell'altra autorità nei suoi riguardi, e viceversa.
[19] Nessun essere mortale può mai dare una dispensa nei casi di matrimoni proibiti dalla legge divina, mentre quelli vietati dalla legge umana sono di competenza esclusiva dell'autorità del legislatore o di colui che governa per il legislatore.
[20] Soltanto il legislatore fedele ha l'autorità di legittimare i figli illegittimi in modo che essi possano succedere alle loro eredità ed ottenere altri uffici e benefici civili ed ecclesiastici.
[21] Spetta soltanto al legislatore fedele il diritto di giudicare con il giudizio coercitivo i candidati agli ordini ecclesiastici e la loro idoneità; nessun sacerdote o vescovo è autorizzato a innalzare qualche persona a questi ordini senza l'autorizzazione del legislatore.
[22] Soltanto chi governa secondo le leggi dei fedeli ha l'autorità di regolare il numero delle chiese o dei templi, e dei sacerdoti, diaconi ed altri ufficiali che ne sono ministri.
[23] Gli uffici separabili della Chiesa possono e debbono esser attribuiti e tolti soltanto per autorità del legislatore fedele; e la stessa cosa vale anche per i benefici e le altre cose stabilite per scopi religiosi.
[24] Nessun vescovo, in quanto tale, sia collettivamente o distributivamente, ha l'autorità di nominare i notai e gli altri pubblici ufficiali civili.
[25] Nessun vescovo, in quanto tale, collettivamente o distributivamente, è autorizzato a concedere licenza per l'insegnamento pubblico o la pratica di qualsiasi arte o disciplina; ciò spetta soltanto al legislatore, o perlomeno a quello fedele, o a chi governa per sua autorità.
[26] Negli uffici e nei benefici ecclesiastici si deve dare la preferenza alle persone già nominate diaconi e sacerdoti, ed alle altre che sono ormai irrevocabilmente consacrate a Dio, nei confronti delle persone che non vi ci sono consacrate.
[27] I beni temporali ecclesiastici che avanzano oltre ai bisogni dei sacerdoti e degli altri ministri del Vangelo e dei poveri bisognosi, e che non sono necessari per il culto divino, possono essere usati in tutto o in parte, legittimamente e secondo la legge divina, dal legislatore umano per il benessere comune o pubblico, e per la difesa.
[28] Tutti i beni temporali che sono stati messi in serbo per scopi religiosi o per le necessità caritatevoli, come i legati lasciati in testamento per le crociate contro gli infedeli, o per il riscatto dei prigionieri, o per il sostentamento dei poveri bisognosi, o per altri scopi simili, debbono essere distribuiti soltanto dal governante, secondo la designazione del legislatore e l'intenzione del donatore.
[29] Soltanto il legislatore fedele ha l'autorità di concedere delle esenzioni a certi collegi o ordini religiosi, e di approvare o stabilire tali esenzioni.
[30] Soltanto il governante ha, secondo la designazione del legislatore umano, l'autorità di esercitare il giudizio coercitivo nei confronti di tutti gli eretici, criminali ed altre persone soggette alla pena o punizione temporale; di infliggere loro pene personali, di esigere il pagamento di certe pene pecuniarie sulla loro proprietà e di applicare queste pene.
[31] Nessun uomo che sia soggetto o obbligato a qualche altro uomo, e per di più con un giuramento legittimo, può esserne sciolto da un vescovo o sacerdote senza che esista una causa ragionevole; e questa causa dev'essere giudicata tale dal legislatore umano, con un giudizio nel terzo significato della parola; l'opposto è contrario alla sana dottrina.
[32] Soltanto il concilio generale di tutti i fedeli ha l'autorità di designare un vescovo o qualche chiesa, come metropolitana delle altre, e di privarla o deporla da questa posizione.
[33] Soltanto il legislatore fedele, o chi governa per sua autorità nella comunità dei credenti, può radunare con potere coattivo un concilio generale o parziale di sacerdoti, vescovi ed altri credenti; e se il concilio viene adunato in un modo diverso, le sue decisioni non hanno né forza né validità e nessuno può essere obbligato sotto minaccia di pena o punizione temporale o spirituale ad osservare tali decisioni.
[34] I digiuni e i divieti di certi cibi debbono essere imposti solo dall'autorità del concilio generale dei fedeli, o del legislatore fedele; se la legge divina non proibisce la pratica delle arti meccaniche o l'insegnamento delle discipline in certi giorni, questo divieto può essere imposto solo dal suddetto concilio o dal legislatore; e solo il legislatore fedele, o chi governa per sua autorità, può obbligare all'osservanza di tali proibizioni con una pena o punizione temporale.
[35] La canonizzazione o il culto di qualche persona, come santo, può essere stabilita ed ordinata solo dal concilio generale.
[36] Soltanto il concilio generale dei fedeli ha l'autorità di f are dei decreti che vietano ai vescovi, preti ed altri ministri del tempio, di aver moglie, e così pure le altre ordinanze relative alla pratica ecclesiastica; e possono dare la dispensa dall'osservanza di tali decreti solo quel collegio o quella persona alla quale ne è stata data l'autorità dal suddetto concilio.
SUL TITOLO DEL LIBRO
[III, 3] Chiameremo questo trattato Il difensore della pace perché discute e spiega le cause principali per cui esiste e viene mantenuta la pace o tranquillità, e quelle per cui invece nasce la contesa che è il suo opposto, ed anche quelle mediante le quali questa contesa può essere però frenata ed eliminata. Poiché con questo trattato si conosce l'autorità, la causa e la concordanza delle leggi umane e divine e di ogni governo coercitivo, che sono le norme degli atti umani nella cui misura opportuna e non impedita, consiste appunto la pace o tranquillità civile.
Inoltre questo trattato rende capaci il governante e il suddito - che sono gli elementi primari di ogni Stato - di comprendere che cosa debba esser fatto per mantenere la loro pace e libertà. Difatti, mediante le verità umane e divine scritte in questo libro, il primo cittadino o prima parte del regime civile, il governante (sia egli uno o più di uno), comprenderà che spetta soltanto a lui l'autorità di dare dei comandi alla moltitudine dei sudditi, intesa collettivamente o distributivamente, e di coercire, quando occorra, qualche persona secondo le leggi stabilite. E il governante apprenderà anche che non deve far nulla fuori delle leggi, specialmente nelle cose più importanti, senza avere il consenso della moltitudine dei sudditi o legislatore, e che la moltitudine o legislatore non dev'essere provocata con l'ingiuria, poiché l'autorità e la virtù del governo consiste appunto nella sua espressa volontà. La moltitudine dei sudditi ed ogni suo membro individuale può poi apprendere a sua volta, da questo libro, quale o quali siano la persona o le persone che dovrebbero essere nominate a governare, e che per lo stato e nello stato della vita presente essi sono obbligati ad ubbidire soltanto ai comandi della parte governante che ha potere coattivo, ma però soltanto quando questi comandi sono secondo le leggi stabilite; poiché quelli che non sono tali debbono essere considerati nel modo che abbiamo descritto nei capitoli XV e XVIII del lo discorso. E la moltitudine dei sudditi apprenderà anche fin dove sarà possibile osservare che il governante o qualsiasi altra parte della comunità non si assuma la discrezione arbitraria di pronunziare dei giudizi e di compiere degli atti civili contrari o estranei alle leggi.
Quando queste verità verranno comprese e tenute bene in mente, e osservate e ascoltate diligentemente, lo Stato o qualsiasi altra comunità civile temperata sarà sempre conservata in un'esistenza pacifica o tranquilla; e per mezzo di questa pace o tranquillità, gli uomini che vivono una vita civile possono raggiungere una sufficiente esistenza terrena, mentre quando esse mancano, sono necessariamente privati di questa suffìcienza ed anche mal predisposti alla beatitudine eterna. Ora che questi siano poi i fini e gli oggetti migliori del desiderio umano, anche se in due diversi mondi, è cosa che noi abbiamo assunto, nelle nostre precedenti affermazioni, come evidente di per se stessa per tutti gli uomini. Ma a quanto abbiamo scritto, vogliamo aggiungere adesso che qualora si possa trovare in questo trattato qualche affermazione, conclusione o altra espressione che non sia cattolica, non è stata certo detta con pertinacia, e ne lasciamo la correzione e determinazione all'autorità della Chiesa cattolica o al concilio generale dei fedeli cristiani.