ONU: lo statuto
il massimo organo di coordinamento internazionale
Table of Contents
preambolo
Noi, Popoli delle Nazioni Unite, decisi
- a salvare le future generazioni dal flagello della guerra, che per due volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili dolori all'umanità,
- a riaffermare la fede nei fondamentali diritti dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nella uguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e piccole,
- a istituire condizioni in cui la giustizia e il rispetto degli obblighi imposti dai trattati e dalle altre fonti del diritto internazionale possano essere mantenuti,
- a promuovere il progresso sociale e più elevati tenori di vita in una più ampia libertà, e a tali fini,
- a praticare la tolleranza e a vivere in pace l'uno con l'altro da buoni vicini,
- ad unire le nostre forze per mantenere la pace e la sicurezza internazionale,
- ad assicurare mediante l'accettazione di principi e l'istituzione di metodi, che le forze armate non saranno usate, se non nel comune interesse,
- a impiegare un organismo internazionale per promuovere il progresso economico e sociale di tutti i popoli,
abbiamo risolto di unire i nostri sforzi per il raggiungimento di tali scopi.
Di conseguenza, i nostri rispettivi governi, attraverso i loro rappresentanti riuniti nella città di San Francisco, muniti di pieni poteri che sono stati riscontrati in buona e debita forma, si sono accordati sul presente Statuto delle Nazioni Unite e istituiscono con questo un'organizzazione internazionale che sarà chiamata “le Nazioni Unite”.
Capitolo I
FINI E PRINCIPI
Articolo 1
I fini delle Nazioni Unite sono:
- Mantenere la pace e la sicurezza internazionale, ed a questo fine: prendere efficaci misure collettive per prevenire e rimuovere le minacce alla pace e per reprimere gli atti di aggressione o le altre violazioni della pace, e conseguire con mezzi pacifici, ed in conformità ai princìpi della giustizia e del diritto internazionale, la composizione o la soluzione delle controversie o delle situazioni internazionali che potrebbero portare ad una violazione della pace;
- Sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto del principio dell'eguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione dei popoli, e prendere altre misure atte a rafforzare la pace universale;
- Conseguire la cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi internazionali di carattere economico, sociale, culturale od umanitario, e nel promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua o di religione;
- Costituire un centro per il coordinamento dell'attività delle nazioni volta al conseguimento di questi fini comuni.
Articolo 2
L'organizzazione e i suoi membri, nel perseguire gli scopi dichiarati nell'art. 1, agiranno secondo i seguenti principi:
- L'organizzazione è fondata sul principio dell'eguaglianza di sovranità di tutti i suoi membri.
- Tutti i membri, al fine di assicurare tutti i diritti e i benefici risultanti dalla condizione di membro, dovranno soddisfare in buona fede gli obblighi da loro assunti con il presente Statuto.
- Tutti i membri risolveranno le loro questioni internazionali con mezzi pacifici in modo tale che la pace e la sicurezza e la giustizia internazionale non siano messe in pericolo.
- Tutti i membri si asterranno nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, o da qualsiasi altro modo che sia incompatibile con gli scopi delle Nazioni Unite.
- Tutti i membri daranno alle Nazioni Unite ogni aiuto in qualsiasi azione che esse intraprendano in accordo con il presente Statuto, e si asterranno dal dare aiuto a qualsiasi altro Stato contro cui le Nazioni Unite intraprendano un'azione preventiva o di coercizione.
- L'organizzazione provvederà a che gli Stati che non sono membri delle Nazioni Unite agiscano in armonia con questi principi, in quanto sia necessario per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. [... ]
Articolo 7
1. Sono istituiti quali organi principali delle Nazioni Unite: una Assemblea generale, un Consiglio per la sicurezza, un Consiglio economico e sociale, un Consiglio per l'amministrazione fiduciaria, una Corte internazionale di giustizia, ed un Segretariato. [... I
Articolo 9
1. L'Assemblea generale consisterà di tutti i membri delle Nazioni Unite.
2. Ogni membro avrà non più di cinque rappresentanti nell'Assemblea generale.
Articolo 10
L'Assemblea generale può discutere qualsiasi questione o qualsiasi faccenda entro i limiti degli scopi del presente Statuto, o che abbia riferimento ai poteri e alle funzioni degli organi previsti dal presente Statuto, e, salvo quanto disposto nell'art. 12, può fare raccomandazioni ai membri delle Nazioni Unite od al Consiglio per la sicurezza, o a entrambi, su qualsiasi di tali questioni o faccende. [... I
Articolo 23
1. Il Consiglio per la sicurezza sarà costituito da undici membri delle Nazioni Unite. La Repubblica della Cina, la Francia, l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda settentrionale, e gli Stati Uniti d'America saranno membri permanenti del Consiglio per la sicurezza. L'Assemblea generale eleggerà sei altri membri delle Nazioni Unite quali membri non permanenti del Consiglio per la sicurezza, dedicando dovuta attenzione in primo luogo al contributo dato dai membri delle Nazioni Unite al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e agli altri scopi dell'organizzazione, ed anche ad un'equa distribuzione geografica.
2. I membri non permanenti del Consiglio per la sicurezza saranno eletti per un periodo di due anni. Nella prima elezione dei membri non permanenti, peraltro, tre saranno scelti per il periodo di un solo anno. Un membro che si ritiri non potrà essere eletto nella elezione immediatamente successiva.
3. Ogni membro del Consiglio per la sicurezza avrà un unico rappresentante.
Articolo 24
1. Allo scopo di assicurare un'azione pronta ed efficace da parte delle Nazioni Unite, i membri conferiscono al Consiglio per la sicurezza la responsabilità principale per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, e riconoscono di comune accordo che il Consiglio per la sicurezza, nell'assolvere i compiti inerenti a questa responsabilità, agisce in loro vece.
Articolo 27
1. Ogni membro del Consiglio per la sicurezza avrà un solo voto.
2. Le decisioni del Consiglio per la sicurezza in materia procedurale saranno prese con voto affermativo di sette membri.
3. Le decisioni del Consiglio per la sicurezza su ogni altra questione saranno prese con il voto affermativo di sette membri, compresi i voti concordi dei membri permanenti [... 1.
Capitolo VI
SOLUZIONE PACIFICA DELLE CONTROVERSIE
Articolo 33
- Le parti di una controversia, la cui continuazione sia suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, devono, anzitutto, perseguirne una soluzione mediante negoziati, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, regolamento giudiziale, ricorso ad organizzazioni o accordi regionali, o altri mezzi pacifici di loro scelta.
- Il Consiglio di Sicurezza, ove lo ritenga necessario, invita le parti a regolare la loro controversia mediante tali mezzi.
Articolo 34
Il Consiglio di Sicurezza può fare indagini su qualsiasi controversia o su qualsiasi situazione che possa portare ad un attrito internazionale o dar luogo ad una controversia, allo scopo di determinare se la continuazione della controversia o della situazione sia suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
Articolo 35
- Ogni Membro delle Nazioni Unite può sottoporre qualsiasi controversia o situazione della natura indicata nell'articolo 34 all'attenzione del Consiglio di Sicurezza o dell'Assemblea Generale.
- Uno stato che non sia Membro delle Nazioni Unite può sottoporre all'attenzione del Consiglio di Sicurezza o dell'Assemblea Generale qualsiasi controversia di cui esso sia parte, se accetti preventivamente, ai fini di tale controversia, gli obblighi di regolamento pacifico previsti dal presente Statuto.
- I procedimenti dell'Assemblea Generale rispetto alle questioni sottoposte alla sua attenzione in virtù di questo articolo, sono soggetti alle disposizioni degli articoli 11 e 12.
Articolo 36
- Il Consiglio di Sicurezza può, in qualsiasi fase di una controversia della natura indicata nell'articolo 33, o di una situazione di natura analoga, raccomandare procedimenti o metodi di sistemazione adeguati.
- Il Consiglio di Sicurezza deve prendere in considerazione le procedura per la soluzione della controversia che siano già state adottate dalle parti.
- Nel fare raccomandazioni a norma di questo articolo il Consiglio di Sicurezza deve inoltre tenere presente che le controversie giuridiche dovrebbero, di regola generale, essere deferite dalle parti alla Corte Internazionale di Giustizia in conformità alle disposizioni dello Statuto della Corte.
Articolo 37
- Se le parti di una controversia della natura indicata nell'articolo 33 non riescono a regolarla con i mezzi indicati in tale articolo, esse devono deferirla al Consiglio di Sicurezza.
- Se il Consiglio di Sicurezza ritiene che la continuazione della controversia sia in fatto suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, esso decide se agire a norma dell'articolo 36, o raccomandare quella soluzione che ritenga adeguata.
Articolo 38
Senza pregiudizio delle disposizioni degli articoli 33 e 37, il Consiglio di Sicurezza può, se tutte le parti di una controversia lo richiedono, fare ad esse raccomandazioni per una soluzione pacifica della controversia.
Capitolo VII
AZIONE RISPETTO ALLE MINACCE ALLA PACE, ALLE VIOLAZIONI DELLA PACE ED AGLI ATTI DI AGGRESSIONE
Articolo 39
Il Consiglio di Sicurezza accerta l'esistenza di una minaccia alla pace, di una violazione della pace, o di un atto di aggressione, e fa raccomandazione o decide quali misure debbano essere prese in conformità agli articoli 41 e 42 per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale.
Articolo 40
Al fine di prevenire un aggravarsi della situazione, il Consiglio di Sicurezza prima di fare le raccomandazioni o di decidere sulle misure previste all'articolo 41, può invitare le parti interessate ad ottemperare a quelle misure provvisorie che esso consideri necessarie o desiderabili. Tali misure provvisorie non devono pregiudicare i diritti, le pretese o la posizione delle parti interessate. Il Consiglio di Sicurezza prende in debito conto il mancato ottemperamento a tali misure provvisorie.
Articolo 41
Il Consiglio di Sicurezza può decidere quali misure, non implicanti l'impiego della forza armata, debbano essere adottate per dare effetto alle sue decisioni, e può invitare i membri delle Nazioni Unite ad applicare tali misure. Queste possono comprendere un'interruzione totale o parziale delle relazioni economiche e delle comunicazioni ferroviarie, marittime, aeree, postali, telegrafiche, radio ed altre, e la rottura delle relazioni diplomatiche.
Articolo 42
Se il Consiglio di Sicurezza ritiene che le misure previste nell'articolo 41 siano inadeguate o si siano dimostrate inadeguate, esso può intraprendere, con forze aeree, navali o terrestri, ogni azione che sia necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale. Tale azione può comprendere dimostrazioni, blocchi ed altre operazioni mediante forze aeree, navali o terrestri di Membri delle Nazioni Unite.
Articolo 43
- Al fine di contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, tutti i Membri delle Nazioni Unite si impegnano a mettere a disposizione del Consiglio di Sicurezza, a sua richiesta ed in conformità ad un accordo o ad accordi speciali, le forze armate, l'assistenza e le facilitazioni, compreso il diritto di passaggio, necessarie per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
- L'accordo o gli accordi suindicati determineranno il numero ed i tipi di forze armate, il loro grado di preparazione e la loro dislocazione generale, e la natura delle facilitazioni e dell'assistenza da fornirsi.
- L'accordo o gli accordi saranno negoziati al più presto possibile su iniziativa del Consiglio di Sicurezza. Essi saranno conclusi tra il Consiglio di Sicurezza ed i singoli Membri, oppure tra il Consiglio di Sicurezza e i gruppi di Membri, e saranno soggetti a ratifica da parte degli Stati firmatari in conformità alle rispettive norme costituzionali.
Articolo 44
Quando il Consiglio di Sicurezza abbia deciso di impiegare la forza, esso, prima di richiedere ad un Membro non rappresentato nel Consiglio di fornire forze armate in esecuzione degli obblighi assunti a norma dell'articolo 43, inviterà tale Membro, ove questi lo desideri, a partecipare alle decisioni del Consiglio di Sicurezza concernenti l'impiego di contingenti di forze armate del Membro stesso.
Articolo 45
Al fine di dare alle Nazioni Unite la possibilità di prendere misure militari urgenti, i Membri terranno ad immediata disposizione contingenti di forze aeree nazionali per l'esecuzione combinata di un'azione coercitiva internazionale. La forza ed il grado di preparazione di questi contingenti, ed i piani per la loro azione combinata, sono determinati, entro i limiti stabiliti nell'accordo o negli accordi speciali previsti dall'articolo 43, dal Consiglio di Sicurezza coadiuvato dal Comitato di Stato Maggiore.
Articolo 46
I piani per l'impiego delle forze armate sono stabiliti dal Consiglio di Sicurezza coadiuvato dal Comitato di Stato Maggiore.
Articolo 47
- E' costituito un Comitato di Stato Maggiore per consigliare e coadiuvare il Consiglio di Sicurezza in tutte le questioni riguardanti le esigenze militari del Consiglio di Sicurezza per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, l'impiego ed il comando delle forze poste a sua disposizione, la disciplina degli armamenti e l'eventuale disarmo.
- Il Comitato di Stato Maggiore è composto dai capi di Stato Maggiore dei Membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, o dai loro rappresentanti. Ogni Membro delle Nazioni Unite non rappresentato in modo permanente nel Comitato sarà invitato dal Comitato stesso ad associarsi ad esso quando l'efficiente adempimento dei compiti del Comitato richieda la partecipazione di tale Membro alla sua attività.
- Il Comitato di Stato Maggiore ha, alle dipendenze del Consiglio di Sicurezza, la responsabilità della direzione strategica di tutte le forze armate messe a disposizione del Consiglio di Sicurezza. Le questioni concernenti il comando di tali forze saranno trattate in seguito.
- Con l'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza e dopo consultazioni con le organizzazioni regionali competenti, il Comitato di Stato Maggiore può costituire dei sottocomitati regionali.
Articolo 48
- L'azione necessaria per eseguire le decisioni del Consiglio di Sicurezza per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale è intrapresa da tutti i Membri delle Nazioni Unite o da alcuni di essi secondo quanto stabilisca il Consiglio di Sicurezza.
- Tali decisioni sono eseguite dai Membri delle Nazioni Unite direttamente o mediante la loro azione nelle organizzazioni internazionali competenti di cui siano Membri.
Articolo 49
I Membri delle Nazioni Unite si associano per prestarsi mutua assistenza nell'eseguire le misure deliberate dal Consiglio di Sicurezza.
Articolo 50
Se il Consiglio di Sicurezza intraprende misure preventive contro uno Stato, ogni altro Stato, sia o non sia Membro delle Nazioni Unite, che si trovi di fronte a particolari difficoltà economiche derivanti dall'esecuzione di tali misure, ha diritto di consultare il Consiglio di Sicurezza riguardo ad una soluzione di tali difficoltà.
Articolo 51
Nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Le misure prese da Membri nell'esercizio di questo diritto di autotutela sono immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza e non pregiudicano in alcun modo il potere e il compito spettanti, secondo il presente Statuto, al Consiglio di Sicurezza, di intraprendere in qualsiasi momento quell'azione che esso ritenga necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale.