Il concilio di Costanza
La fine del grande scisma
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introduzione
In seguito allo scisma cominciato nel 1378, la cristianità restò divisa per quasi quarant'anni fra un papa romano e un papa avignonese. il concilio convocato a Pisa nel 1409, su iniziativa dei cardinali di entrambi i partiti, non venne riconosciuto dai due papi in carica ed ebbe solo l'effetto di far entrare in lizza un terzo papa. La soluzione della crisi fu trovata cinque anni più tardi dal concilio ecumenico di Costanza, convocato dall'imperatore Sigismondo di Lussemburgo (1411-37) su pressione di tutta la cristianità, e che iniziò i suoi lavori nel novembre del 1414. Il Documento seguente è una risoluzione adottata nella sessione del 6 aprile del 1415, quando già il concilio aveva scelto d'invitare tutti e tre i papi contendenti ad abdicare.
testo
In nome della santa ed indivisa Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, amen. Questo santo sinodo di Costanza che è un concilio generale, riunito legittimamente nello Spirito Santo a lode di Dio onnipotente, per l'estirpazione del presente scisma, per la realizzazione dell'unione e della riforma nel capo e nelle membra della Chiesa di Dio, ordina, definisce, stabilisce, decreta e dichiara ciò che segue allo scopo di ottenere più facilmente, più sicuramente, più soddisfacentemente e più liberamente l'unione e la riforma della Chiesa di Dio.
1) in primo luogo dichiara che esso, legittimamente riunito nello Spirito Santo, essendo concilio generale ed espressione della Chiesa cattolica militante, riceve il proprio potere direttamente dal Cristo e che chiunque, di qualunque condizione e dignità, compresa quella papale, è tenuto ad obbedirle in ciò che riguarda la fede e l'estirpazione dello scisma ricordato e la riforma generale nel capo e nelle membra della stessa Chiesa di Dio.
2) inoltre, dichiara che chiunque, di qualunque condizione, stato, dignità, compresa quella papale, rifiutasse pertinacemente di obbedire alle disposizioni, decisioni, ordini o precetti presenti o futuri di questo sacro sinodo e di qualsiasi altro concilio generale legittimamente riunito, nelle materie indicate o in ciò che a esse attiene, se non si ricrederà, sia sottoposto ad adeguata penitenza e sia debitamente punito, ricorrendo anche, se fosse necessario, ad altri mezzi giuridici.
3) Così pure questo santo sinodo definisce e ordina che il signor papa Giovanni XXIII [l'antipapa eletto dal concilio di Pisa del 1409] non trasferisca la curia romana, i pubblici uffici e i loro funzionari da Costanza in altro luogo, o non costringa, direttamente o indirettamente, le persone di questi stessi funzionari' a seguirlo, senza il consenso dello stesso santo sinodo [ ]. il concilio ordina anche che tutti i trasferimenti dei prelati e le privazioni di benefici, le revoche di qualsiasi commenda o donazione, le ammonizioni, le censure ecclesiastiche, i processi, le sentenze e gli atti di qualsivoglia natura, fatti o da farsi dal predetto signor papa Giovanni o dai suoi collaboratori, che possono ledere il concilio o i suoi membri, siano considerati per l'autorità di questo santo concilio ipso facto nulli, vani, irriti, senza valore, e di nessuna forza o importanza.
Così pure dichiara che il signor papa Giovanni XXIII e tutti i prelati e gli altri convocati a questo sacro concilio e quanti si trovano in esso hanno goduto e godranno piena libertà e che non si ha notizia in contrario. Il concilio ne dà testimonianza dinanzi a Dio e agli uomini.
Da Decisioni dei concili ecumenici, a c. di G. Alberigo, trad, it. R. Galligani, Utet, Torino 1978, pp. 364-365.